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Ratificata la "Convenzione sulle Armi eccessivamente dannose"

Lo scopo è quello di estendere l'applicazione della Convenzione anche ai conflitti interni. Ma se si tratta di ordine pubblico...
Fonte: Vita online (www.vita.it) - 26 maggio 2004

L'Italia ha ratificato l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di "alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW)", del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.
La legge di ratifica, la n. 131 del 28 aprile 2004, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (GU n. 121 del 25-5-2004).

Tra le armi convenzionali eccessivamente dannose sono ricomprese, ad esempio, le mine antipersona (già messe al bando dalla Convenzione di Ottawa). L'Emendemento alla Convenzione, nello specifico, fa un'estensione molto importante: lo scopo è quello di estendere l'applicazione della Convenzione anche "ai conflitti armati non internazionali", come definiti dall'articolo 3 della Convenzione di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra.

La finalità è, evidentemente, quella di estendere la tutela prevista dalla Convenzione del 1980 alle situazioni di crisi derivanti dai conflitti interni e guerre civili, che nell'attuale contesto internazionale appaiono oramai prevalenti, provocando un bilancio sempre più elevato di vittime militari e civili.
Occorre tuttavia rilevare che, secondo quanto previsto dal paragrafo 2, l'allegato al provvedimento la Convenzione del 1980 comunque non si dovrebbe applicare alle situazioni "di tensione e di disordini interni, come le sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere similare che non si possono qualificare come conflitti armati".
"Qui è salvaguardata la possibilità per i Governi di dire che la loro azione militare è tesa - come recita la legge - a preservare l'ordine pubblico, a reprimere atti di violenza o sommosse, a preservare l'integrità territoriale dello Stato" ha sottolineato Ramon Mantovani durante il dibattito parlamentare, "e, dunque, siamo alla inapplicabilità sostanziale di questo principio, mentre io ne auspicherei l'applicazione. Auspicherei che, anche in caso di conflitti interni agli Stati - e sono sempre più numerosi - nessuna delle parti in causa possa ricorrere a questi strumenti militari".

L'entrata in vigore dell'emendamento all'articolo 1 avra` luogo sei mesi dopo la data dell'avvenuto deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
Successivamente alla sua entrata in vigore, l'emendamento entrera` in
vigore per ogni altro Stato parte sei mesi dopo la data dell'avvenuto deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
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